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Cambio Residenza

Scheda del servizio

RESIDENZA
Cambio di residenza in tempo reale

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale cioè il luogo dove normalmente si svolge la vita familiare e sociale.
A questa situazione di fatto deve corrispondere una situazione di diritto, ossia l’iscrizione nel registro della popolazione residente del Comune.
Le modalità per fare il cambio di residenza sono state modificate recentemente con la disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”, pertanto dal 09 maggio 2012 è sufficiente presentare al Comune di residenza una dichiarazione su apposito modulo Ministeriale (Allegato 1) con la quale si comunica il trasferimento.


La disciplina sulla "lotta all'occupazione abusiva di immobili" del 2014 prescrive inoltre che chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza nell'immobile stesso.

Compilazione
Il modulo di dichiarazione di trasferimento di residenza deve essere compilato in ogni sua parte (la mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda)e firmato da tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la loro residenza.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
È importante inserire in modo leggibile e per intero, tutti i dati, anche quelli relativi alle patenti e ai veicoli intestati per poter garantire la tempestiva comunicazione della variazione di residenza alla motorizzazione.

Allegati
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità di tutte le persone che trasferiscono la residenza e la documentazione attestante la titolarità all'occupazione dell'alloggio.
In caso di cambio di residenza da altro Comune o dall'estero:
- I cittadini di Stato non appartenente all’Unione Europea, devono allegare la documentazione indicata nell’allegato A
- I cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea, devono allegare la documentazione indicata nell’allegato B

Nuove norme in materia di occupazione abusiva di alloggi
La legge 23.05.2014 n. 80 prescrive che chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.
Il titolo di occupazione dell'alloggio può essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione da:
- proprietario
- locatario con contratto registrato
- usufruttuario con atto registrato
- comodatario con atto registrato
presentando copia del titolo che ne consente l'occupazione, o tramite la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 1)
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio:
- locatario con contratto non registrato
- familiare o convivente del proprietario o del locatario
- comodatario con atto non registrato
- chi possiede un altro titolo di occupazione dell’alloggio
potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite la presente dichiarazione del proprietario (Allegato 2)

Modalità di presentazione
La dichiarazione di trasferimento di residenza e gli allegati possono essere presentati:
• presso l’Ufficio Anagrafe: Piazza XX Settembre 1
• per raccomandata all’indirizzo: Piazza XX Settembre 1 - 10090 - REANO (TO)
• per FAX al n. 011/93.10.510
• per posta elettronica a servizidemografici@comune.reano.to.it o per PEC a comune.reano@legalmail.ir
inviando il modulo firmato con firma digitale e la scansione dei documenti
oppure inviando la scansione del modulo firmato e degli allegati

Il trasferimento di residenza sarà effettivo dalla data di presentazione o di arrivo della dichiarazione.

Il Comune effettua nei successivi 45 giorni gli accertamenti di veridicità sui requisiti dichiarati e, trascorso questo termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, il cambio di residenza si intende confermato (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti verrà ripristinata la situazione anagrafica precedente con effetto retroattivo, nonché avviata segnalazione alla Procura ai fini delle responsabilità penali delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Normativa
• artt. 2, 3, 14 Costituzione Italiana;
• articolo 43 II comma Codice Civile;
• legge n. 1228 del 24 dicembre 1954;
• D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (art. 29);
• D.P.R. 30/05/1989 n. 223;
• Legge 35/2012;
• Legge80/2014.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Troielli ing. Piero
Indirizzo Piazza XX Settembre n. 1
Telefono 011/93.10.244
Fax 011/93.10.510
Email segreteriadelsindaco@comune.reano.to.it
protocollo@comune.reano.to.it
servizidemografici@comune.reano.to.it
PEC comune.reano.to@legalmail.it

La casella P.E.C. del Comune di Reano riceve esclusivamente messaggi di posta elettronica certificata.
Note Il sabato gli uffici sono chiusi. Per eventi di stato civile (decessi,funerali, denunce di nascita in ipotesi di 10° ed ultimo giorno utile) è istituito un servizio di reperibilità telefonica al n. 335476497, dalle ore 09,00 alle ore 11,00
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Lunedì, mercoledì, Lunedì, Venerdì 09.00 - 11.00 / 16.00 - 18.00
Venerdì

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 27/03/2017 15:34:42

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